LA DIRETTIVA RELATIVA AI CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)

La presenza di campi elettromagnetici, disciplinati dalla direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici (direttiva EMF), è un dato di fatto nei paesi sviluppati, poiché questi campi vengono generati ogniqualvolta si utilizza l’elettricità. Per la maggior parte dei lavoratori l’intensità di campo è di livello tale da non causare effetti nocivi. In alcuni ambienti di lavoro l’intensità di campo può tuttavia presentare un rischio e la direttiva intende garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in situazioni di questo tipo. Tale direttiva stabilisce infatti che i datori di lavoro hanno l’obbligo di valutare i rischi derivanti dalle attività che svolgono e di adottare misure di protezione o prevenzione al fine di ridurre i rischi individuati.
Ai fini della direttiva, si intendono per ≪campi elettromagnetici≫ campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz.
I campi elettromagnetici vengono prodotti da una vasta gamma di sorgenti alle quali i lavoratori possono essere esposti sul luogo di lavoro. Essi sono generati e utilizzati in molte attività lavorative, ad esempio i processi di fabbricazione, la ricerca, le comunicazioni, le applicazioni mediche, la produzione, trasmissione e distribuzione di energia, la telediffusione, la navigazione marittima e aerea e la sicurezza. I campi elettromagnetici possono anche essere incidentali, come i campi generati in prossimità dei cavi di distribuzione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, oppure dovuti all’impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici. La direttiva relativa ai CEM riguarda gli effetti diretti e indiretti accertati che sono provocati dai campi elettromagnetici, ma non affronta le ipotesi di effetti a lungo termine sulla. Gli effetti diretti sono suddivisi in effetti non termici, come la stimolazione di nervi, muscoli ed organi sensoriali, ed effetti termici, come il riscaldamento dei tessuti. Gli effetti indiretti si verificano quando la presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico può costituire un pericolo per la sicurezza o la salute. Il tipo di effetto dipende in primo luogo dalla frequenza e dall’intensità del campo elettromagnetico ma anche da altri fattori, come la forma d’onda.
E’ importante notare che tutti questi effetti hanno una soglia al di sotto della quale non vi è alcun rischio e le esposizioni inferiori alla soglia non sono in alcun caso cumulative. Gli effetti causati dalla esposizione ai CEM sono transitori, essendo limitati alla durata dell’esposizione, e cessano o diminuiscono quando finisce l’esposizione. Ciò significa che non vi sono ulteriori rischi per la salute una volta terminata l’esposizione.

Rappresentazione qualitativa degli effetti dai campi elettromagnetici in funzione della frequenza

Gli effetti diretti sono i cambiamenti provocati in una persona dall’esposizione a un campo
elettromagnetico. La direttiva relativa ai campi elettromagnetici prende in considerazione
solo gli effetti noti che si basano su meccanismi conosciuti, ma opera una distinzione fra
effetti sensoriali ed effetti sulla salute, considerati più gravi.

Gli effetti diretti sono i seguenti:

  • vertigini e nausea provocati da campi magnetici statici (associati di norma al movimento,
    ma possibili anche in assenza di movimento);
  • effetti su organi sensoriali, nervi e muscoli provocati da campi a bassa frequenza (fino a
    100 kHz);
  • riscaldamento di tutto il corpo o di parti del corpo causato da campi ad alta frequenza
    (pari o superiore a 10 MHz); in presenza di valori superiori a qualche GHz il riscaldamento
    si limita in misura sempre maggiore alla superficie del corpo;
  • effetti su nervi e muscoli e riscaldamento causato da frequenze intermedie
    (100 kHz-10 MHz).

Gli effetti indiretti possono essere provocati dalla presenza nel campo elettromagnetico di
oggetti che possono determinare pericoli per la sicurezza o la salute.

Gli effetti indiretti sono i seguenti:

  • interferenze con apparecchiature e altri dispositivi medici elettronici;
  • interferenze con apparecchiature o dispositivi medici impiantabili attivi, per esempio
    stimolatori cardiaci o defibrillatori;
  • interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, per esempio pompe insuliniche;
  • interferenze con dispositivi impiantabili passivi (per esempio protesi articolari, chiodi, fili o
    piastre di metallo);
  • effetti su schegge di metallo, tatuaggi, body piercing e body art;
  • rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico;
  • innesco involontario di detonatori;
  • innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi;
  • scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca un
    oggetto conduttore in un campo elettromagnetico e uno dei due non è collegato a terra.

La direttiva prescrive inoltre ai datori di lavoro di prestare attenzione ai lavoratori particolarmente a rischio, come i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi o passivi, come i pace-maker, gli stimolatori cardiaci e le lavoratrici in gravidanza.

In Italia la Direttiva 2013/35/UE ha trovato attuazione con l’emanazione del Decreto Legislativo 1° agosto 2016, n. 159, pubblicato sulla G.U. del 18.06.2016 Serie generale n. 192, che ha modificato e integrato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.